Split Payment - estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti dell'IVA
L’articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. del 24 aprile 2017, con decorrenza 1° luglio 2017, ha ampliato la platea di soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, introdotto dalla L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
Tale sistema prevede che, ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c. d. DPR IVA), l’IVA venga corrisposta direttamente all’Erario dal cessionario/committente in relazione ai propri acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali lo stesso non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (a titolo esemplificativo: operazioni assoggettate al regime dell’inversione contabile o reverse charge ex articolo 17 DPR IVA).
In assenza della ricezione dell’autodichiarazione, che dovrà essere inviata a IRETI S.p.A. all’indirizzo mail ireti@pec.ireti.it, alle cessioni di beni e servizi che saranno effettuate da IRETI continuerà ad applicarsi il sistema ordinario di liquidazione dell’IVA.